La decisione del Garante Privacy riguardante la video sorveglianza finta e gli avvisi informativi
Il Garante europeo e italiano hanno recentemente esaminato l’idoneità dell’installazione di #telecamere di sorveglianza finte, cioè il posizionamento di segnaletica senza un sistema di registrazione video.
Viene quindi definito che la video sorveglianza finta è un’illecita violazione.
GDPR e le telecamere finte
Il #GDPR disciplina il trattamento dei dati personali. Nel caso di telecamere finte o non funzionanti, è evidente che non vi è alcun trattamento dei dati poiché nessuna informazione viene registrata. Come precisato dal Garante stesso nelle FAQ, la normativa non si applica in questi casi in quanto non vi è alcun trattamento dei dati personali (fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori nel caso di installazione sul luogo di lavoro).
Installazione illegittima
Nel provvedimento, il Garante ha stabilito che “l’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nelle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione”.
Questo significa che, anche se le telecamere finte non sono vietate, sono comunque illegittime. Possono influenzare i comportamenti delle persone che si sentono sorvegliate e possono portare a responsabilità per chi le installa. Lo stesso vale per i cartelli che indicano la presenza di un sistema di sorveglianza che in realtà non esiste. In questo caso, è ancora più probabile dimostrare l’incongruenza tra la segnalazione e la realtà. Il rischio di un’azione risarcitoria per falso affidamento è elevato in entrambi i casi.
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